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Commenti: Art. 18f | Omnilex
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OAFami · Ordinanza sugli assegni familiari
Art. 18f
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836.21
OAFami
Federal Council Ordinance
1 gen 2009
Fonte originale
La trasmissione dei dati tra i servizi di cui all’articolo 21
c
LAFam avviene per via elettronica.
Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l’Ufficio centrale di compensazione immette i dati nel registro degli assegni familiari.
I servizi di cui all’articolo 21
c
LAFam sono responsabili dell’esattezza dei dati.
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