(art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)
- Il diritto all’assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.
- Se soltanto una persona ha diritto all’assegno di nascita, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un’altra persona.
- L’assegno di nascita è versato se:
- sussiste un diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; e
- nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell’articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 2000^1sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, la durata richiesta del domicilio o della dimora abituale è ridotta conformemente all’articolo 27 dell’ordinanza del 24 novembre 20042^sulle indennità di perdita di guadagno.
- Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di nascita per il medesimo figlio, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in questione. Se l’assegno di nascita che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.