(art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)
- Il diritto all’assegno di adozione sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di adozione.
- Se soltanto una persona ha diritto all’assegno di adozione, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un’altra persona.
- L’assegno di adozione è versato se:
- sussiste il diritto agli assegni familiari secondo la LAFam;
- 1 è stata rilasciata definitivamente l’autorizzazione ad accogliere l’adottando in vista d’adozione secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 29 giugno 20112sull’adozione; e
- 3 l’adottando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi.
- Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di adozione per il medesimo adottando, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l’adottando in questione. Se l’assegno di adozione che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.4