(art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam) Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione conformemente all’articolo 49 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
RS 831.101 ↩
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