(art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam)
L’avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se:
- il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera l’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS; o se
- versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno all’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS.