910.91OTermFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Per aziende detentrici di animali s’intendono le stalle e le installazioni (senza i ricoveri per i pascoli) destinate alla detenzione regolare di animali sull’unità di produzione e nell’azienda d’estivazione o nell’azienda con pascoli comunitari.1
Un’azienda detentrice di animali comprende:
per le unità di produzione: il centro di un’azienda detentrice di animali nonché di ulteriori stalle e installazioni situate a una distanza massima di 3 km dal centro dell’azienda;
per le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari: le stalle e le installazioni dell’azienda, indipendentemente dalla distanza che le separa dal centro della stessa.2
In alcuni casi i Cantoni possono decidere che fanno parte dell’azienda detentrice di animali anche le stalle e le installazioni la cui distanza dal centro della stessa è superiore a quella indicata dal capoverso 2 lettera a.
Se in un’unità di produzione vi sono stalle e installazioni situate sul territorio di più Cantoni, si considera che per ogni Cantone vi sia un’azienda detentrice di animali, in deroga al capoverso 2. I Cantoni interessati possono decidere se si tratta di un’unica azienda.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.