Ad accompagnamento dei provvedimenti di cui all’articolo 14 sono concessi aiuti finanziari per:
- provvedimenti di ripristino o di sostituzione in caso di pregiudizio a biotopi degni di protezione secondo l’articolo 18 capoverso 1terdella legge del 1° luglio 19661sulla protezione della natura e del paesaggio nonché provvedimenti di sostituzione di cui all’articolo 7 della legge del 4 ottobre 19852sui percorsi pedonali e i sentieri;
- altri provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l’adempimento di altre esigenze della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio nonché sulla caccia, in particolare la promozione della biodiversità, della qualità del paesaggio e della gestione dei grandi predatori.