Nel caso di provvedimenti di cui all’articolo 14, per edifici e impianti sono concessi aiuti finanziari nel corso del loro ciclo di vita per:
la costruzione e il risanamento, la trasformazione per l’adeguamento a esigenze più elevate o la sostituzione una volta scaduta la durata di vita tecnica;
il ripristino dopo danni causati dagli elementi naturali e la messa in sicurezza di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivo;
il ripristino periodico di strade, impianti a fune, impianti per l’evacuazione delle acque in agricoltura, muri a secco e suonen.
Il ripristino periodico di cui al capoverso 1 lettera c comprende:
per le strade: il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manufatti;
per gli impianti a fune: le revisioni periodiche;
per l’evacuazione delle acque in agricoltura: lo spurgo di condotte di evacuazione e l’ispezione televisiva delle canalizzazioni;
per i muri a secco utili per un’utilizzazione agricola: il ripristino e il consolidamento delle fondamenta, del corpo murario, della corona e delle scale;
per le suonen: il ripristino e il consolidamento dei bordi e dei muri di sostegno, l’impermeabilizzazione, la protezione contro l’erosione nonché lo sfoltimento della vegetazione.
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