Oltre ai costi di cui all’articolo 10 sono computabili:
i costi per l’acquisto di terreni in relazione a provvedimenti di accompagnamento di cui all’articolo 15 fino a un massimo di otto volte il valore di reddito agricolo;
i costi per lavori geometrici nel caso di ricomposizioni particellari, comprese la picchettazione e la terminazione, purché tali lavori soddisfino le esigenze minime della Confederazione e siano necessari per identificare e gestire le nuove particelle;
un’indennità unica fino a un massimo di 1200 franchi per ettaro ai locatori che concedono a un’organizzazione che gestisce terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno 12 anni;
1 i premi di assicurazioni di responsabilità civile del committente e per i lavori di costruzione.
Non sono computabili in particolare:
i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d’arte;
i costi causati da una progettazione palesemente trascurata, da lacune nella direzione dei lavori o da modifiche progettuali non autorizzate;
i costi per l’acquisto di terreni che non rientrano nel capoverso 1 lettera a;
le indennità ai partecipanti per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili nonché le indennità di coltura e per inconvenienti;
i costi per l’acquisto di pertinenze mobili e di impianti interni nonché d’esercizio e di manutenzione;
2 le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d’assicurazione, tranne quelli di cui al capoverso 1 lettera d, e gli interessi;
nel caso di impianti di approvvigionamento elettrico, il contributo per i costi di rete per l’allacciamento alla rete di distribuzione a monte.
Nel caso di collegamenti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione, sono computabili soltanto i costi che si deve assumere il cliente secondo l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 20073sui servizi di telecomunicazione.
Nel caso di impianti per l’evacuazione delle acque e di miglioramento della struttura e della composizione del suolo, è computabile al massimo otto volte il valore di reddito agricolo del fondo.
Footnotes
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩