Le aliquote di contributo, su richiesta del Cantone, possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:
valorizzazione dei piccoli corsi d’acqua nella zona agricola;
provvedimenti di protezione del suolo o tesi a garantire la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture;
provvedimenti ecologici particolari;
salvaguardia e valorizzazione di paesaggi rurali o edifici d’importanza storico-culturale;
produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle risorse.
Per i ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali e per la messa in sicurezza di edifici e impianti nonché di terreni coltivi, le aliquote di contributo, su richiesta del Cantone, possono essere aumentate al massimo di 6 punti percentuali.
Nella regione di montagna, in quella collinare e nella regione d’estivazione, su richiesta del Cantone, le aliquote di contributo possono essere aumentate al massimo di 4 punti percentuali per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell’area edificabile, configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione della natura e del paesaggio.
Per i ripristini periodici e i provvedimenti non edilizi non sono concessi contributi supplementari.
L’aumento delle aliquote di contributo di cui ai capoversi 1–3 può essere cumulativo. Non viene tenuto in considerazione nella determinazione del contributo cantonale di cui all’articolo 8.
Le prestazioni supplementari e la graduazione dei contributi supplementari si fondano sull’allegato 4.
Le aliquote di contributo maggiorate non possono superare complessivamente il 40 per cento dei costi computabili nella regione di pianura e il 50 per cento nella regione di montagna e in quella d’estivazione.
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