Sono considerati provvedimenti collettivi quelli realizzati da più aziende e che non sono edifici e impianti.
Sono concessi aiuti finanziari ai gestori di almeno due aziende agricole, aziende dedite all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per promuovere la collaborazione interaziendale mediante:
iniziative collettive che possono comportare una riduzione dei costi di produzione;
la costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell’agricoltura e nell’ortoflorovivaismo nell’ambito della produzione e della gestione aziendale agricola e ortoflorovivaistica conforme al mercato o l’estensione dell’attività di queste organizzazioni di solidarietà;
l’acquisto di macchine e veicoli.
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