Vengono concessi aiuti finanziari per PSR se sono adempiute le seguenti condizioni:
il progetto contribuisce alla creazione di valore aggiunto nell’agricoltura e al potenziamento della collaborazione regionale;
1 il progetto è composto da almeno tre provvedimenti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore, nonché da almeno due diversi indirizzi;
i provvedimenti si fondano su un piano globale dal punto di vista del contenuto e sono coordinati con lo sviluppo regionale, i parchi d’importanza nazionale e la pianificazione del territorio;
i membri dell’ente promotore del progetto sono per la maggior parte gestori aventi diritto ai pagamenti diretti in virtù dell’OPD2; questi detengono la maggioranza dei voti.
Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto finanziario. La sopportabilità deve essere comprovata con strumenti di pianificazione adeguati per un periodo di almeno sette anni dopo la concessione degli aiuti finanziari.
Se nel quadro di un PSR vengono attuati provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3, provvedimenti edilizi secondo il capitolo 4 o provvedimenti supplementari nell’ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5, si applicano le condizioni dei rispettivi capitoli.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩