La richiesta del Cantone all’UFAG per contributi e crediti di investimento superiori a 500 000 franchi deve essere presentata tramite il sistema d’informazione secondo l’articolo 17 OSIAgr12.
Deve contenere tutta la documentazione e le informazioni utili, tuttavia almeno i seguenti documenti:
le decisioni cantonali passate in giudicato sull’approvazione del progetto;
la decisione dei servizi cantonali competenti in merito all’importo totale dell’aiuto finanziario del Cantone per un progetto;
le decisioni relative agli aiuti finanziari di enti territoriali di diritto pubblico di cui all’articolo 8 capoverso 4, nella misura in cui il Cantone li computa nel contributo cantonale;
la documentazione tecnica come piani corografici, piani dettagliati e delle opere, rapporti tecnici, preventivi dei costi;
la documentazione economica aziendale, come i piani finanziari e il calcolo della sopportabilità.
Se riguardano provvedimenti di cui all’articolo 9 capoverso 1, le richieste di aiuti finanziari devono contenere la prova della pubblicazione nell’organo di pubblicazione del Cantone ai sensi dell’articolo 89a LAgr.
Se vengono chiesti contributi ed è necessaria un’autorizzazione edilizia secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio, le richieste devono contenere la prova della pubblicazione nell’organo di pubblicazione del Cantone ai sensi dell’articolo 97 LAgr.
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
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