È possibile iniziare i provvedimenti pianificatori e i lavori nonché effettuare acquisti soltanto se l’aiuto finanziario di cui all’articolo 55 capoversi 2 e 3 è stato stabilito mediante una decisione passata in giudicato o se è stata conclusa una convenzione ai sensi dell’articolo 56. I progetti che sono eseguiti a tappe possono iniziare soltanto se la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giudicato.1
L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione o della conclusione della convenzione recherebbe grave pregiudizio. Ciò non tange la decisione sulla concessione del contributo o sull’approvazione del credito di investimento.
Per i provvedimenti sostenuti mediante contributi, l’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato soltanto previa approvazione dell’UFAG. L’autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto. L’autorità cantonale competente può autorizzare senza l’approvazione dell’UFAG l’acquisto anticipato di beni generici, macchine, veicoli e fondi agricoli fino a 500 000 franchi.2
I costi per provvedimenti non edilizi necessari già durante l’elaborazione dei documenti per la presentazione del progetto possono essere computati nel progetto in un secondo tempo. Per provvedimenti di più ampia portata deve essere richiesto un inizio anticipato dei lavori.3
In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun aiuto finanziario.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
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