Per progetti per i quali sono versati contributi il Cantone menziona nel registro fondiario l’obbligo di manutenzione e di gestione nonché il divieto di modificare la destinazione e di frazionare in relazione ai fondi interessati.
Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario se:
manca un registro fondiario;
la menzione comporterebbe un onere sproporzionato;
si attuano provvedimenti del genio rurale non vincolati alle superfici, segnatamente approvvigionamento idrico ed elettrico;
si attuano provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali;
si attuano ripristini periodici;
1 si attuano ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali;
si attuano iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione;
si acquistano installazioni, macchine o veicoli.
Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettere a–d ed ebis, invece della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario, con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione, l’obbligo di gestione e di manutenzione, l’obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.2
La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione di cui al capoverso 3 devono essere presentate all’UFAG al più tardi con la domanda di pagamento finale o, per progetti eseguiti a tappe, con la prima domanda di pagamento finale di una tappa.
Il Cantone notifica all’ufficio del registro fondiario competente la data alla quale spirano il divieto di modificare la destinazione e l’obbligo di restituzione. L’ufficio del registro fondiario integra tale data nella menzione.
L’ufficio del registro fondiario radia d’ufficio, al loro spirare, la menzione del divieto di modificare la destinazione e quella dell’obbligo di restituzione.
Su richiesta della persona gravata e con il consenso del Cantone, la menzione nel registro fondiario può essere radiata per le superfici la cui modifica della destinazione o il cui frazionamento è stato autorizzato o per le quali i contributi sono stati restituiti.
Footnotes
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
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