Il Cantone dispone la restituzione dei contributi nei confronti dei beneficiari degli aiuti finanziari. Nel caso di provvedimenti collettivi, i beneficiari sono responsabili fino a concorrenza della loro partecipazione.
Se gli originari beneficiari degli aiuti finanziari non esistono più o non sono più proprietari, il Cantone dispone la restituzione nei confronti dei proprietari dell’opera o del fondo che hanno preso il loro posto.
Il Cantone può rinunciare a richiedere la restituzione di importi inferiori a 1000 franchi e dei contributi per ripristini periodici.
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