(art. 37 cpv. 1 e 2 nonché 39 cpv. 1 e 3)
| Provvedimento | Indicazione in | Contributo | Credito di investimento | |
|---|---|---|---|---|
| Zona collinare e zona di montagna I | Zone di montagna II–IV | Tutte le zone | ||
| Contributi massimi per azienda | fr. | 183 000 | 254 000 | – |
| Stalla per UBG | fr. | 2 000 | 3 190 | 7 080 |
| Magazzini per foraggio e paglia per m3 | fr. | 18 | 24 | 106 |
| Impianto per il deposito di concimi aziendali per m3 | fr. | 26 | 35 | 130 |
| Rimessa per m2 | fr. | 29 | 41 | 224 |
| Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili | % | 40 | 50 | – |
1.2.1 Se la superficie agricola utile computabile è situata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti finanziari si applica l’aliquota della zona nella quale sono situati più di due terzi della superficie agricola utile oppure, se la superficie agricola utile non è situata per più di due terzi in una zona, il valore medio delle aliquote delle zone maggiormente interessate. 1.2.2 I costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili non sono considerati per i contributi massimi per azienda. I costi suppletivi per difficoltà riscontrate soltanto durante i lavori di costruzione possono essere reclamati anche dopo l’inizio dei lavori. 1.2.3 Le rimesse e i magazzini per foraggio e paglia sono sostenuti anche nelle aziende senza animali che consumano foraggio grezzo. 1.2.4 Le conigliere sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo. 1.2.5 Per le comunità aziendali i contributi massimi si applicano a ciascuna azienda interessata.
| Provvedimento | Indicazione in | Contributo | Credito di investimento |
|---|---|---|---|
| Parte abitativa | fr. | 30 360 | 79 000 |
| Parte abitativa; a partire da 50 UBG animali munti | fr. | 45 600 | 115 000 |
| Locali e installazioni per la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio per UBG animali munti | fr. | 920 | 2 500 |
| Stalla, incl. impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG | fr. | 920 | 2 900 |
| Porcile, incl. impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso | fr. | 280 | 650 |
| Stand di mungitura per UBG animali munti | fr. | 240 | 860 |
| Area di mungitura per UBG animali munti | fr. | 110 | 290 |
| Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili | % | 50 | – |
2.2.1 Per sostenere finanziariamente locali e installazioni per la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio devono essere trasformati almeno 800 kg di latte per UBG animali munti. 2.2.2 Per UBG animali munti è sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso. 2.2.3 Se non vengono concessi contributi per edifici alpestri, viene versato il doppio dell’aliquota dei crediti di investimento. 2.2.4 I costi suppletivi per difficoltà riscontrate soltanto durante i lavori di costruzione possono essere reclamati anche dopo l’inizio dei lavori.
| Provvedimento | Credito di investimento in fr. |
|---|---|
| Suini riproduttori, incl. discendenti e verri per UBG | 6 600 |
| Suini da ingrasso e suinetti svezzati per UBG | 3 200 |
| Galline ovaiole per UBG | 4 800 |
| Pollame da allevamento e da ingrasso, nonché tacchini per UBG | 5 700 |
4.1.1 Il credito di investimento per l’abitazione del capoazienda ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia al massimo a 200 000 franchi. 4.1.2 Il sostegno finanziario è limitato a un’abitazione del capoazienda per azienda. Nel caso delle comunità aziendali il sostegno finanziario è limitato a un’abitazione del capoazienda per azienda interessata.
| Provvedimento | Indicazione in | Contributo | Credito di investimento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zona di pianura e collinare | Zona di montagna I | Zone di montagna II–IV e regione d’estivazione | Tutte le zone | ||
| Provvedimenti individuali e collettivi | % | 10 | 23 | 26 | 50 |
5.2.1 Vengono sostenuti solo edifici e impianti dai costi contenuti riguardanti prodotti che servono per l’alimentazione o per altri scopi umani. 5.2.2 Nel quadro di un PSR si può derogare alla disposizione specifica di cui al numero 5.2.1 se ciò è nell’interesse del progetto globale.
Il credito di investimento per i seguenti provvedimenti ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili per investimenti:
| Provvedimento | Indicazione in | Contributo | Credito di investimento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zona di pianura | Zona collinare e zona di montagna I | Zone di montagna II–IV e regione d’estivazione | Tutte le zone | ||
| Studio di base per provvedimenti collettivi | % | 27 | 30 | 33 | 50 |
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.