(art. 70 cpv. 3)
Calcolo del valore d’imputazione determinante
| Oggetto | Calcolo | |
|---|---|---|
| Superficie agricola utile, bosco e diritti d’alpeggio | Valore di reddito moltiplicato per 8 | |
| Edifici agricoli, edifici e impianti non sostenuti mediante aiuti finanziari | Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore | |
| Edifici agricoli, edifici e impianti sostenuti mediante contributi in caso di nuova costruzione | Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone | |
| Edifici agricoli, edifici e impianti sostenuti mediante contributi in caso di trasformazione | Valore contabile prima dell’investimento, più i costi di realizzazione e gli investimenti che ne aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone | |
| Edifici agricoli, edifici e impianti sostenuti mediante crediti di investimento | Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore |
I valori d’imputazione si applicano per l’alienazione di un’azienda o di una parte di essa. In caso di alienazione di un’azienda si sommano i valori d’imputazione.
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