Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5,
107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1, 166 capoverso 4 e 177
della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
RS 910.1 ↩
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