916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Per un periodo limitato, l’UFAG può concedere a un impianto di compostaggio o di fermentazione un’autorizzazione per la fornitura di compost o di digestato che supera del 50 per cento al massimo i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1.10 ORRPChim1se:
i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure
le autorità cantonali ne fanno domanda e provvedono alle necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell’impianto in questione.
Se è concessa un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1, la quantità di compost o di digestato che può essere fornita è limitata in modo che il carico di inquinanti per ettaro non sia superiore a quello che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1.10 capoverso 1 ORRPChim.