916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Per la fabbricazione di concimi possono essere utilizzate soltanto materie prime idonee che non pregiudicano il prodotto finito.
Un concime può essere messo in commercio o importato soltanto se adempie i requisiti di qualità in virtù dell’allegato 2.6 ORRPChim1relative agli inquinanti e ai corpi estranei inerti.
È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari o principi attivi con una funzione corrispondente, fanghi di depurazione, medicamenti o principi attivi con una funzione corrispondente o componenti diRicinus communis .
Ai concimi aziendali possono essere aggiunti materiali di aziende non agricole purché rispettino i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 2.
Nella fabbricazione o nell’utilizzazione di un concime non devono in alcun caso essere diffusi nell’ambiente organismi indesiderati, quali organismi patogeni o semi di neofite.
È vietata l’aggiunta intenzionale di fosfonati a un concime. La presenza non intenzionale di fosfonati non deve superare lo 0,5 per cento in massa.