916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
In situazioni che impongono un celere intervento, l’UFAG, d’intesa con i servizi interessati, può vietare l’importazione, la messa in commercio e l’utilizzazione di concimi che costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo e degli animali o che presentano un rischio per l’ambiente.
Per i concimi di cui al capoverso 1può fissare valori massimi. Questi si fondano su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore, oppure hanno una base scientifica.
L’UFAG può stabilire quali concimi possono essere importati o messi in commercio soltanto con una dichiarazione delle competenti autorità del Paese esportatore o di un servizio accreditato.
Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichiarazione deve essere corredata di altri documenti.
Le partite per le quali all’atto dell’importazione non possono essere presentati i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o distrutte se presentano un rischio.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.