916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Sono soggetti all’obbligo di registrazione i concimi che soddisfano le esigenze di cui all’allegato 1 applicabili alle PFC seguenti:
PFC 1: concime;
PFC 2: ammendante minerale basico;
PFC 4: substrato di coltivazione;
PFC 7: miscela fisica di concimi, ad eccezione di quelle che contengono una PFC o una CMC soggetta ad autorizzazione;
PFC 100: concime aziendale;
PFC 101(A): compost; oppure
PFC 101(B): digestato.
I concimi di cui al capoverso 1 devono essere costituiti esclusivamente da materie prime che soddisfano le esigenze di cui all’allegato 2 applicabili alle seguenti CMC:
CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo;
CMC 2: piante, parti di piante o estratti di piante;
CMC 3: compost;
CMC 4: digestato di colture fresche;
CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche;
CMC 6: sottoprodotti dell’industria alimentare;
CMC 8: polimeri nutrienti;
CMC 9: polimeri diversi dai polimeri nutrienti;
CMC 10: prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale; oppure
CMC 100: concime aziendale.
I concimi di cui ai capoversi 1 e 2 contenenti un sottoprodotto di origine animale del seguente elenco sono soggetti a registrazione:
resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero;