916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Un concime soggetto a registrazione deve essere registrato dal fabbricante o dall’importatore nel registro dei prodotti conformemente agli articoli 18 e 19.
Un concime registrato al momento della sua prima messa in commercio non deve essere nuovamente registrato nelle ulteriori fasi di commercializzazione, a meno che il distributore cambi il nome commerciale del concime, lo metta in commercio sotto il proprio nome oppure modifichi l’etichettatura o le proprietà del concime.
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