Non soggiacciono all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 14:
1. provenienti da impianti di compostaggio e di fermentazione che dispongono di un regolamento d’esercizio sottoposto all’autorità cantonale competente per parere, e
2. che non sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere b–g o 2;
d.2 i substrati di coltivazione, tranne se:
1. le quantità fornite superano 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo per anno civile,
2. sono forniti in sacchi, o
3. sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere b–g o 2.
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