916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
La registrazione deve essere effettuata nel formato elettronico prescritto dall’UFAG.
Deve essere effettuata al più tardi quattro settimane dopo la prima messa in commercio o importazione.
La persona incaricata della registrazione è responsabile della qualità, dell’esattezza e della completezza dei dati registrati nel registro dei prodotti. L’UFAG può procedere a controlli.
L’UFAG o gli organi di controllo possono esigere che la persona incaricata della registrazione corregga i dati la cui qualità è insufficiente.
L’UFAG può rettificare i dati di un concime nel registro dei prodotti; all’occorrenza ne informa la persona incaricata della registrazione.
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