916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
La registrazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti:
il nome e l’indirizzo del domicilio, della sede sociale o della succursale dell’azienda o della persona responsabile della registrazione in Svizzera e i dati di contatto;
il nome e l’indirizzo del fabbricante originario del concime;
il nome commerciale del concime;
la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime;
la o le CMC che sono parte integrante della composizione, così come i nomi delle materie prime;
i tenori di sostanze nutritive e le proprietà del concime confermati da un’analisi; questa è facoltativa per i concimi inorganici (PFC 1(C)) e le miscele fisiche di concimi (PFC 7) composte da concimi inorganici costituiti esclusivamente da materie prime il cui tenore di sostanze nutritive è determinato in modo chiaro;
la classificazione e l’etichettatura del concime in virtù degli articoli 6, 7 e 10–15a OPChim1;
l’utilizzazione prevista;
le istruzioni per l’uso;
un’etichetta conforme alle ’prescrizioni del capitolo 4.
Se un concime è soggetto all’obbligo di annuncio ai sensi degli articoli 48–54 OPChim, i relativi dati devono essere registrati nel registro dei prodotti.