916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
L’UFAG si pronuncia sulla domanda di autorizzazione mediante decisione.
L’autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento della concessione dell’autorizzazione.
L’UFAG può limitare la durata di validità di un’autorizzazione, vincolarla a condizioni e a oneri nonché esigere indicazioni particolari per l’etichettatura.
I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati soltanto se adempiono le condizioni di cui all’articolo 44 dell’ordinanza del 10 settembre 20081sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).
Un concime autorizzato al momento della sua prima messa in commercio non deve essere nuovamente autorizzato nelle ulteriori fasi di commercializzazione se è messo in commercio nel suo imballaggio originario.
L’UFAG può in ogni momento vincolare l’autorizzazione a condizioni e a oneri restrittivi o revocarla se:
l’autorizzazione è stata concessa sulla base di dati falsi o ingannevoli;
il titolare dell’autorizzazione non designa il concime secondo le prescrizioni oppure, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, diffonde indicazioni false o ingannevoli;
un concime autorizzato non corrisponde più alle caratteristiche stabilite al momento della concessione dell’autorizzazione o se le indicazioni supplementari che l’UFAG ha richiesto fondandosi su nuove scoperte non sono fornite per tempo;
nuove scoperte dimostrano che il concime non si presta all’utilizzazione prevista, che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o che presenta un rischio per l’ambiente e, indirettamente, per l’uomo.
L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta.
Il titolare dell’autorizzazione comunica immediatamente all’UFAG tutte le nuove informazioni concernenti il concime.