916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
L’UFAG può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cinque anni al massimo a decorrere dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all’utilizzazione prevista e non presenta un rischio inaccettabile per l’uomo, gli animali o l’ambiente se:
per motivi non imputabili al richiedente la procedura di autorizzazione rischia di protrarsi per molto tempo;
per la concessione di un’autorizzazione definitiva occorre attendere le prime esperienze della pratica agricola; o
il concime è importato o sparso esclusivamente per scopi scientifici.
I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati in via provvisoria soltanto se adempiono le condizioni di cui all’articolo 44 OEDA1.