916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Se un’autorizzazione è revocata per ragioni non connesse a un potenziale effetto pericoloso ritenuto inaccettabile, l’UFAG può concedere un termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti.
Il termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti di concime è di dodici mesi al massimo.
Se vi è motivo di ritenere che vi siano effetti inaccettabili sull’uomo, sugli animali o sull’ambiente, l’UFAG vieta immediatamente l’utilizzazione e la messa in commercio del concime.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.