916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Chi cede o trasferisce concimi contenenti azoto e fosforo ad aziende, gestori o ad altri acquirenti, deve comunicare ogni cessione o trasferimento con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell’OSIAgr1.
1bis. Se i concimi sono importati direttamente, l’obbligo di comunicare ricade sull’importatore.2
Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo per anno civile se il gestore non è tenuto a fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell’articolo 11 dell’ordinanza del 23 ottobre 20133sui pagamenti diretti.
I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile per anno civile e cedono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono registrare nel sistema d’informazione anche le materie prime per il compostaggio o la fermentazione.