916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile per anno civile possono fornire concimi ad acquirenti che non li utilizzano su terreni in proprietà o in affitto soltanto se gli acquirenti dimostrano di possedere le conoscenze necessarie per il loro spandimento.
In caso di stoccaggio e fornitura di concimi aziendali e di concimi ottenuti dal riciclaggio devono essere osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque.
I detentori di impianti devono far effettuare le necessarie analisi secondo la direttiva dell’UFAG1, onde determinare i tenori di sostanze nutritive e le proprietà di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 100 e 101 nonché garantire che le esigenze di cui all’articolo 9 siano soddisfatte. Mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.
Footnotes
La direttiva è disponibile sul sito Internetwww.blw.admin.ch/it/concimi. ↩
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