916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Le aziende e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all’UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità.
Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell’ordinanza del 30 aprile 20251sulla statistica federale.2