916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano compete all’UFAG.
I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio e importati sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest’ultima sono rispettati. L’UFAG assume tali compiti a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.1
Le autorità di esecuzione possono prelevare, far prelevare o esigere campioni.
Sono autorizzate ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento dell’azienda o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese dell’azienda o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 720). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.