916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) controlla in funzione del rischio se i concimi importati sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.
L’UFAG può incaricare l’UDSC di intensificare temporaneamente alcuni controlli fisici.
Se i concimi non sono conformi alle esigenze della presente ordinanza o se vi sono sospetti a riguardo, l’UDSC può sequestrarli provvisoriamente e fornirli alle autorità di esecuzione ai sensi della presente ordinanza. Queste si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure richieste.
L’UDSC trasmette all’UFAG i dati relativi all’importazione dei concimi necessari all’esecuzione della presente ordinanza.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.