916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
L’UFAG consulta le autorità federali i cui ambiti di competenza sono interessati. Tale collaborazione è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
L’UFAG, l’organo di notifica, i servizi di valutazione e le autorità cantonali di esecuzione ai sensi dell’OPChim2mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordinanza, dell’OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’uomo o dell’ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura necessaria all’adempimento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatizzate.
Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l’UFAG dirige e coordina la procedura tenendo conto dell’OEDA3.