916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Un concime può essere messo in commercio soltanto se è stato omologato in virtù della presente ordinanza.
Un concime è omologato se:
soddisfa le esigenze relative a una categoria funzionale del prodotto (PFC) non soggetta ad autorizzazione e se è costituito da una o più materie prime appartenenti alle categorie di materiali costituenti (CMC) non soggette ad autorizzazione;
è oggetto di un’autorizzazione per la messa in commercio.
In caso d’importazione di concimi, devono essere adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.
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