Un concime può essere omologato soltanto se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:
- si presta all’utilizzazione prevista;
- non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni;
- un’utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime si ottengono derrate alimentari, alimenti per animali e oggetti d’uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari e di quella sugli alimenti per animali;
- contiene esclusivamente sostanze che se rientrano nel campo d’applicazione dell’OPChim1sono classificate, valutate e notificate conformemente alla stessa.