916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
La presente ordinanza disciplina l’importazione, la produzione, la trasformazione, l’immissione sul mercato e l’uso degli alimenti per animali da reddito e da compagnia.
La produzione primaria di alimenti per animali è retta dall’ordinanza del 23 novembre 20051concernente la produzione primaria, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.
L’ordinanza non si applica:
agli alimenti per animali destinati esclusivamente all’esportazione in Stati con cui non vige alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o del rispettivo esame di conformità;
agli alimenti importati per animali destinati alla riesportazione in Stati con cui non vige alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o del rispettivo esame di conformità;
agli alimenti importati per animali da compagnia destinati all’uso privato.