Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a ,
160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2, 177 e 181 capoverso 1bisdella legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura (LAgr);
visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832sulla protezione dell’ambiente (LPAm);
visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20033sull’ingegneria genetica (LIG);
visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19914sulla protezione delle acque (LPAc);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),6
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