916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Gli additivi per alimenti per animali possono essere importati, immessi sul mercato, utilizzati e trasformati solo se autorizzati.
1bis. Per l’immissione sul mercato di additivi per alimenti per animali e premiscele il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 20151.2
Le miscele di additivi per alimenti per animali possono essere vendute all’utilizzatore finale se sono rispettate le condizioni d’uso stabilite nell’autorizzazione per ogni singolo additivo per alimenti per animali.
2bis. Gli additivi e le premiscele di cui all’articolo 48 capoverso 1 devono essere ceduti soltanto a imprese del settore dell’alimentazione animale o ad aziende attive nella produzione primaria autorizzate a utilizzarli.3
Il DEFR stabilisce le condizioni generali per l’uso di additivi per alimenti per animali e premiscele.