916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Gli additivi per alimenti per animali secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettere a–c sono autorizzati se figurano nell’elenco degli additivi per alimenti per animali stilato dal DEFR. Quest’ultimo tiene conto, a tal fine, delle decisioni dell’UE.
Il DEFR iscrive nell’elenco i nuovi additivi per alimenti per animali direttamente o su richiesta.
Può vincolare a oneri l’importazione, l’immissione sul mercato e l’uso di additivi per alimenti per animali.
Se le condizioni secondo l’articolo 148a LAgr sono adempiute, il DEFR può:
rifiutarsi di inserire un additivo per alimenti per animali nell’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali;
cancellare dall’elenco un additivo per alimenti per animali; o
vincolare a oneri l’uso di un additivo per alimenti per animali.
Mediante decisione generale l’UFAG può autorizzare provvisoriamente, per un periodo massimo di un anno, l’immissione sul mercato e l’uso degli additivi di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettere a–c che non figurano nell’elenco degli additivi stilato dal DEFR conformemente al capoverso 1, purché siano autorizzati all’interno dell’UE e siano adempiute le esigenze di cui all’articolo 28.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1791). ↩
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