916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
L’UFAG può consentire che per esperimenti scientifici venga impiegata una sostanza non autorizzata quale additivo per alimenti per animali. Ciò non si applica agli antibiotici.
Il DEFR stabilisce i requisiti relativi ai documenti per la domanda di autorizzazione.
Gli animali cui è stato somministrato l’additivo autorizzato per alimenti per animali secondo il capoverso 1 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari solo se l’UFAG ha confermato che l’additivo per alimenti per animali non ha effetti nocivi sulla salute dell’uomo.
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