916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
L’UFAG può autorizzare provvisoriamente l’uso di un additivo per alimenti per animali per un periodo massimo di cinque anni, se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 24 capoverso 2 e se è dimostrato che l’uso dell’additivo per alimenti per animali è indispensabile per la protezione degli animali; per la valutazione l’UFAG si basa su fatti e dati generalmente noti.
L’UFAG può autorizzare caso per caso l’importazione, l’immissione sul mercato e l’uso di quantità limitate di alimenti composti per animali da compagnia contenenti additivi di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettere a–e non omologati in Svizzera, ma autorizzati all’interno dell’UE.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1791). ↩
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