916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Un additivo per alimenti per animali è autorizzato se, sulla scorta dei documenti di cui all’articolo 27, può essere dimostrato che il suo utilizzo soddisfa i requisiti di cui al capoverso 2 e che possiede almeno una delle caratteristiche di cui al capoverso 3.
L’additivo per alimenti per animali non deve:
1 avere effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali o sull’ambiente;
essere offerto in modo da poter indurre in errore l’utilizzatore;
danneggiare l’utilizzatore influendo negativamente sulle caratteristiche dei prodotti di origine animale e trarlo in inganno riguardo a tali caratteristiche.
L’additivo per alimenti per animali deve:
influenzare positivamente le caratteristiche dell’alimento per animali;
influenzare positivamente le caratteristiche dei prodotti di origine animale;
influenzare positivamente il colore di pesci e uccelli ornamentali;
coprire le esigenze nutrizionali degli animali;
influenzare positivamente le conseguenze ambientali della produzione animale;
influenzare positivamente la produzione animale, i parametri produttivi o il benessere degli animali agendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali; o
avere un effetto coccidiostatico o istomonostatico.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6399). ↩
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