916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
L’UFAG esamina se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 24.
Se un additivo per alimenti per animali è già autorizzato in un altro Paese nel quale vigono prescrizioni riconosciute equivalenti, i risultati degli esami effettuati sono presi in considerazione purché, oltre ai documenti che accompagnano la domanda secondo l’articolo 27, siano presentati il certificato di autorizzazione di questo Paese e una copia dei documenti di autorizzazione.
L’UFAG effettua gli esami in base ai principi dell’analisi del rischio.
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