916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Dopo la concessione dell’autorizzazione di un additivo per alimenti per animali, chiunque utilizzi o immetta sul mercato tale sostanza o un alimento per animali nel quale tale sostanza sia stata incorporata, o qualsiasi altra parte interessata, assicura il rispetto di tutte le condizioni e restrizioni imposte all’immissione sul mercato, all’utilizzo o alla manipolazione dell’additivo per alimenti per animali o degli alimenti per animali che lo contengono.
Se al titolare dell’autorizzazione è stato imposto un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato, egli ne assicura la realizzazione e presenta all’UFAG i rapporti corrispondenti conformemente a quanto indicato nell’autorizzazione. Il titolare dell’autorizzazione comunica senza indugio all’UFAG tutte le novità che potrebbero influenzare la valutazione concernente la sicurezza d’uso e la manipolazione dell’additivo per alimenti per animali, in particolare eventuali effetti su gruppi di utilizzatori particolarmente sensibili. Il titolare dell’autorizzazione informa senza indugio l’UFAG di qualsiasi divieto o restrizione imposto dall’autorità competente di un Paese terzo nel quale l’additivo per alimenti per animali sia stato immesso sul mercato.
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