916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Per una proroga dell’autorizzazione di cui all’articolo 20 il DEFR tiene conto delle nuove decisioni dell’UE.
Il titolare di un’autorizzazione a tempo determinato di cui all’articolo 22 può presentare all’UFAG una domanda di proroga dell’autorizzazione. La domanda va presentata all’UFAG al massimo un anno prima della scadenza dell’autorizzazione in vigore.
All’UFAG vanno trasmessi i dati e i documenti seguenti:
una copia dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato dell’additivo per alimenti per animali;
una relazione sui risultati del monitoraggio successivo all’immissione sul mercato, ove richiesto nell’autorizzazione;
qualsiasi altra nuova informazione in relazione alla valutazione della sicurezza d’uso dell’additivo per alimenti per animali, nonché ai rischi dello stesso per l’uomo, gli animali o l’ambiente;
se del caso, una proposta di modifica o d’integrazione delle condizioni dell’autorizzazione originale, in particolare di quelle relative a un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato;
se del caso, i documenti inoltrati nell’UE per la proroga dell’autorizzazione.
Per la proroga delle autorizzazioni si applicano gli articoli 26 e 28.
Se, per motivi non imputabili al richiedente, non è presa una decisione in merito alla proroga dell’autorizzazione prima della sua scadenza, il periodo di autorizzazione è esteso automaticamente fintanto che l’UFAG non ha preso una decisione. Le informazioni su tale proroga dell’autorizzazione sono rese note al pubblico.
Se l’UFAG non rinnova un’autorizzazione e le motivazioni di tale decisione non riguardano un effetto potenzialmente pericoloso ritenuto inammissibile, può concedere un termine per lo smaltimento, lo stoccaggio o l’immissione sul mercato delle scorte.
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