916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
L’UFAG può riesaminare in ogni momento un additivo autorizzato. Nel decidere se sia necessario procedere a un riesame, prende in considerazione le nuove conoscenze scientifiche e tecniche, nonché i dati relativi ai controlli. Esso tiene conto, a tal fine, delle rispettive decisioni dell’UE.
L’UFAG chiede al titolare dell’autorizzazione tutti i documenti necessari per il riesame dell’autorizzazione. Concede un termine di sei mesi per l’inoltro.
Se l’UFAG giunge alla conclusione che i criteri di autorizzazione secondo l’articolo 24 non sono più adempiuti, o se non sono state prodotte le informazioni richieste di cui al capoverso 2, l’UFAG revoca l’autorizzazione, stralcia l’additivo dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali o adegua l’elenco sulla base delle nuove informazioni a disposizione. Esso tiene conto, a tal fine, delle rispettive decisioni dell’UE.1
Se il titolare dell’autorizzazione propone di modificare le condizioni d’autorizzazione e presenta una domanda all’UFAG, corredata delle rispettive informazioni, l’UFAG esamina i nuovi elementi e, sulla base della propria valutazione, modifica l’autorizzazione in vigore.
Se l’UFAG revoca un’autorizzazione e le motivazioni di tale decisione non riguardano un effetto potenzialmente pericoloso ritenuto inammissibile, può essere concesso un termine per lo smaltimento, lo stoccaggio o l’immissione sul mercato delle scorte.