916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
La persona che presenta una domanda o una richiesta può indicare quali informazioni devono essere trattate in modo confidenziale in quanto la loro divulgazione potrebbe danneggiare significativamente la sua posizione competitiva. Occorre fornire una giustificazione verificabile.
L’UFAG stabilisce, d’intesa con la persona di cui al capoverso 1, quali informazioni, ad eccezione di quelle secondo il capoverso 3, sono trattate in modo confidenziale e informa la persona della sua decisione.
Non sono considerati in alcun caso confidenziali:
il nome e la composizione dell’additivo per alimenti per animali e, se del caso, l’indicazione del ceppo di produzione;
le caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dell’additivo per alimenti per animali;
le conclusioni dei risultati dello studio sugli effetti dell’additivo per alimenti per animali sulla salute dell’uomo o degli animali e sull’ambiente;
le conclusioni dei risultati dello studio sugli effetti dell’additivo per alimenti per animali sulle caratteristiche dei prodotti di origine animale e sulle loro proprietà nutrizionali;
i metodi di rilevamento e individuazione dell’additivo per alimenti per animali e, se del caso, i requisiti di monitoraggio e una sintesi dei risultati di quest’ultimo;
le informazioni che devono essere rese note per proteggere la salute dell’uomo o degli animali oppure l’ambiente.
In caso di ritiro di una domanda o di una richiesta, l’UFAG rispetta la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, comprese le informazioni in materia di ricerca e sviluppo.
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